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mercoledì 2 novembre 2011

Disciplinamento in curva ed in città



Leggi speciali sul disciplinamento del diritto a manifestare: una lunga storia
di Carlo Balestri

curva“Leggi speciali: oggi per gli ultras domani in tutta la città” così recitava uno slogan apparso in molte curve italiane all’indomani dell’ennesima legge speciale (la 377 del 2001) partorita dallo stato per “reprimere il tifo violento”.
Lo slogan – per chi non è del “mestiere” – può apparire fuori luogo, esagerato (ma gli ultras – tuona spesso la tivvù - non sono quelli che fanno casino allo stadio e la passano sempre liscia…..?) ed invece fotografa in maniera chiara e nitida una realtà che è divenuta sempre più evidente negli ultimi anni. Lo stadio, dalla fine degli anni ottanta – e cioè in concomitanza con un evidente riflusso delle manifestazioni di piazza – è diventato sempre più il luogo principe dove sperimentare tecniche di controllo delle folle e dove varare leggi speciali per restringere la libertà di movimento di individuo o gruppo.
Tanti anni sono passati da quel 1989, anno in cui viene varata la prima legge speciale per i reati da stadio con l’introduzione dell’istituto della diffida – norma preventiva emessa dal Questore senza controllo giudiziario che proibisce ad una persona denunciata per un reato da stadio (ma non ancora processata) l’ingresso a manifestazioni agonistiche. Negli stessi anni, gli stadi italiani cominciano a trasformarsi nei bunker attuali con la costruzione di fossati, l’innalzamento di recinzioni e l’aumento dei settori divisori
Da allora in poi, ogni volta che un episodio violento ha investito il mondo del calcio, sono scattate invariabilmente stupore, indignazione, prime pagine su tv e giornali; sono seguite immancabilmente risposte istituzionali con improbabili statistiche sugli incidenti o con fantasiose ipotesi su presunte infiltrazioni politiche-terroristiche tra gli ultras (pare che Osama Bin Laden sia nascosto tra gli ultras del Pizzighettone!!!!). Così, dopo settimane di finte discussioni, si è giunti sempre alla solita decisione: bene, facciamo come in Inghilterra (nessuno sa veramente come hanno fatto in Inghilterra, però fa figo citarla!) e giù duri con più poteri alla Polizia e con un’altra Legge Speciale che placa gli animi, solleva dai sensi di colpa e non risolve nulla (peggiora solo la vita di chi allo stadio ci va per passione e criminalizza l’intero mondo del tifo organizzato)
La seconda legge speciale in materia di violenza negli stadi è successiva alla morte del tifoso del Genoa Vincenzo Spagnolo e risale al febbraio del 95 (rimasta famosa come decreto Maroni). Nella norma si accompagna alla diffida l’obbligo di comparazione in Questura durante la partita di calcio e si estende il divieto di accesso anche a tutte le aree limitrofe allo stadio ed al transito dei tifosi ospiti. Nello stesso periodo si procede ad una militarizzazione delle zone adiacenti allo stadio, si raddoppiano i numeri delle Forze dell’Ordine impegnate in servizio e si applica in maniera sistematica la perquisizione all’ingresso delle curve e sui pullman dei tifosi in trasferta.
Ma è il periodo che va da 1999 ad oggi quello in cui vi è stato in fiorire di provvedimenti e leggi speciali sulla violenza negli stadi. E, badate che, se in parte alcune leggi ad hoc potevano essere giustificate con la volontà di risolvere l’annoso problema della violenza, l’accanimento degli ultimi anni mostra indubitabilmente quale sia il fine ultimo di queste leggi: criminalizzare il tifo organizzato, restringere gli spazi di libertà e applicare sempre più sofisticate misure di controllo sociale per costringere il tifoso al silenzio ed all’omologazione.
Infatti, mai come ora, gli interessi del calcio moderno (come viene definito in maniera dispregiativa da molti ultras) vanno a braccetto con spinte istituzionali neoautoritarie volte a reprimere e ad instaurare controlli stile Grande Fratello più che ad analizzare e prevenire fenomeni che hanno rilevanza sociale ed aprire forme di dialogo e mediazione con gli stessi.
Da questa unione tra istanze economiche e repressive sono nati alcuni dei provvedimenti degli ultimi anni. Per agevolare il passaggio, voluto dai vertici calcistici, da tifoso a consumatore del prodotto calcio (pollo da spennare!!!) sono state introdotte norme per ostacolare le trasferte dei tifosi (1999 abolizione treni speciali; 1999 divieto di vendita dei biglietti nel settore ospiti nel giorno della partita) e per favorire gli abbonamenti alle tv a pagamento; per permettere la costruzione di stadi superconfortevoli stile salotti televisivi, sono stati emanati recentemente (giugno 2005) dei decreti legge che istituiscono il biglietto nominativo dato solo previa presentazione di carta d’identità (per aggiornare il database delle Forze di Polizia?!?) e l’obbligo del posto a sedere in tutti i settori compresa la curva (dove tutti assistono, come in una sagra paesana, alla partita rigorosamente in piedi).
Ma cosa dire poi delle altre due Leggi Speciali? Con la 377 del 2001 sono diventati reati da stadio penalmente rilevanti alcuni reati che per il nostro codice portavano solo a sanzione amministrativa (scavalcamento recinzione, invasione di campo), sono state raddoppiate le pene per gli altri reati da stadio ed è stata aumentata la possibilità massima di durata della diffida (fino a tre anni).
Nel 2003, la legge 88, invece, introduce due nuovi articoli ai limiti del costituzionale (non lo dico solo io ma fior fior di penalisti!!). Con questa legge si punisce con arresto e reclusione fino ai diciotto mesi il solo possesso (non il lancio per cui è già prevista una pena massima di tre anni) di artifizi pirotecnici e, addirittura, di innocui strumenti di tifo come i fumogeni. Infine, ed è questa la novità più pesante, si introduce l’arresto in flagranza differita: la possibilità, cioè, di arrestare sul fatto una persona per un reato anche se il reato è già passato da 36 ore e la persona è solo indiziata perché non la si può considerare “colta sul fatto”. E la si arresta sulla base di documentazione fotografica o filmata, quando si conoscono benissimo i limiti e i facili rischi nell’individuazione di una persona con questi mezzi – ripresi da chi? E in quali condizioni? – tanto che nemmeno per le rapine in banca la video-documentazione è accettata come prova!!!
E’ quindi una finta flagranza, quella introdotta, che non ha molti precedenti nella ns. legislazione (gli unici casi previsti di arresto fuori flagranza sono per evasione o per i pirati della strada che hanno procurato lesioni o peggio alle persone investite) ma che dà amplissimi poteri alle Forze dell’Ordine e viene sperimentata, prima di essere estesa ad altre categorie sociali, nei confronti del tifoso, dell’ultras, considerato meno difendibile e quindi meno tutelato.
Cosa ha tutto questo a che fare con noi, vi chiederete? Io credo molto, se pensate, solo per citare alcuni esempi che in Parlamento giace da alcuni anni un progetto di legge che vuole allargare l’istituto della diffida con obbligo di firma a tutti i frequentatori di discoteca trovati alticci all’etilometro il sabato notte; che ha cominciato a prendere piede il divieto, emesso dal Questore, di partecipare a delle manifestazioni politiche per persone ritenute potenzialmente violente; che in questa Maggioranza di Governo siede qualcuno che ha già espresso la sua volontà di utilizzare la “flagranza differita” anche per le manifestazioni di piazza; e che la triste fama di Bolzaneto – passata alle cronache solo dopo il G8 – era già da anni nota a più di una tifoseria calcistica.

Tratto da: Globalproject.info

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